1 Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata.
2 Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria.
3 In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l’assuntore subentra al posto della banca dopo l’omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 2003119 sulla fusione non è applicabile.120
118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).