1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di banche.
2 La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:
- a.
- i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell’articolo 219 LEF147, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e
- b.
- gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.
3 Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.
4 Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all’estero.
4bis Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l’articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l’articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987148 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.149
5 Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 LDIP.150