Legge federale
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Art. 4quinquies56
1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un’autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:
2 Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione. 56 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). 57 Testo rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). |