Legge federale
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Art. 10 Applicazione alla singola banca
1 Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–c che la banca di rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull’osservanza di quanto ivi disposto. 2 La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza. Se la banca non produce tale prova, la FINMA ordina le misure necessarie. 3 Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero in misura superiore alle esigenze di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d. 4 Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:
76 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 30 set. 2011 alla fine del presente testo. |