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Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1
dell’8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).
Art. 10Applicazione alla singola banca
1 Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–c che la banca di rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull’osservanza di quanto ivi disposto.
2 La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza. Se la banca non produce tale prova, la FINMA ordina le misure necessarie.
3 Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero in misura superiore alle esigenze di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d.
4 Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:
a.
le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2;
b.
i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso 2;
c.
le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.76
76 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 30 set. 2011 alla fine del presente testo.