Legge federale
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Art. 10a Misure concernenti le retribuzioni
1 Se, malgrado l’attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni. 2 Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:
3 Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l’obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo. |