Legge federale
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Art. 14 Capitale di partecipazione di banche cooperative 82
1 Il capitale di partecipazione della banca cooperativa (art. 11 cpv. 2bis) è suddiviso in quote (buoni di partecipazione). I buoni di partecipazione sono designati come tali. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non attribuiscono la qualità di socio. 2 Ai titolari di buoni di partecipazione sono comunicate nello stesso modo in cui sono comunicate ai soci la convocazione all’assemblea generale con l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno e le proposte, le sue deliberazioni nonché la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. 3 Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell’assemblea generale possono peggiorare la situazione dei titolari di buoni di partecipazione soltanto se peggiorano in misura corrispondente la situazione dei titolari delle quote sociali. 4 Nella ripartizione dell’utile risultante dal bilancio e dell’avanzo della liquidazione i titolari di buoni di partecipazione sono assimilati almeno ai soci. 5 I titolari di buoni di partecipazione possono contestare le deliberazioni dell’assemblea generale al pari di un socio. 6 Ogni titolare di buoni di partecipazione può proporre all’assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l’esercizio dei suoi diritti. Se l’assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da titolari di buoni di partecipazione che detengano insieme almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697a–697g CO83. 82 Nuovo testo giusta l’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |