Legge federale
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Art. 25 Condizioni
1 Se vi sono fondati timori che una banca presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest’ultima può ordinare:
2 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889114 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), il rischio d’insolvenza (art. 725 CO115), la perdita di capitale (art. 725a CO), l’eccedenza di debiti (art. 725b CO) e la rivalutazione di fondi e partecipazioni (art. 725c CO), nonché l’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7 e 728c cpv. 3 CO) non sono applicabili alle banche.116 4 Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all’estero.117 113 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 116 Nuovo testo giusta il n. IV n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 117 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). |