Legge federale
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Art. 30b Misure di capitalizzazione 135
1 Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti. 2 I proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione. 3 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:
4 Se necessario per la continuazione dell’attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi. 5 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse solo se previamente:
6 Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale e prevedano un’adeguata compensazione a posteriori dei creditori. 7 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente:
8 Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all’articolo 2bis capoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. Gli altri crediti sono in questo caso esclusi dalla conversione così come dalla riduzione dei crediti. 9 La FINMA può, in via provvisoria, sospendere completamente i diritti sociali dei nuovi proprietari. 135 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |