1 Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.
2 I proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione.
3 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:
- a.
- i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF136, nella misura del privilegio accordato;
- b.
- i crediti garantiti, nei limiti della garanzia prevista;
- c.
- i crediti compensabili, nei limiti della loro compensabilità; e
- d.
- i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento.
4 Se necessario per la continuazione dell’attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi.
5 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse solo se previamente:
- a.
- il capitale convertibile di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e
- b.
- il capitale sociale è ridotto integralmente.
6 Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale e prevedano un’adeguata compensazione a posteriori dei creditori.
7 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente:
- a.
- crediti postergati;
- b.
- crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza (obbligazioni soggette a bail-in); è fatto salvo il capoverso 8;
- c.
- altri crediti, ad eccezione dei depositi;
- d.
- depositi.
8 Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all’articolo 2bis capoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. Gli altri crediti sono in questo caso esclusi dalla conversione così come dalla riduzione dei crediti.
9 La FINMA può, in via provvisoria, sospendere completamente i diritti sociali dei nuovi proprietari.