Legge federale
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Art. 31b Controprestazione in caso di trasferimento 142
1 Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un’adeguata controprestazione. 2 Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente. 142 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811; FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |