Legge federale
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Art. 32 Esercizio di pretese
1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285–292 LEF145. 2 Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti. 2bis La revocazione secondo gli articoli 285–292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.146 3 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286–288 LEF è determinante il momento dell’omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h, è determinante il momento dell’emanazione di questa decisione.147 3bis Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall’omologazione del piano di risanamento.148 4 All’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all’articolo 39, i capoversi 1–2bis si applicano per analogia.149 146 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211). 147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 148 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi) (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |