Legge federale
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Art. 34 Effetti e svolgimento
1 L’ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF152. 2 Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221–270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35–37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153 3 La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154 153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |