1 I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all’importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF158.
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3 I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.
4 Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.
5 I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982160 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993161 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all’importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.
6 Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.
7 Il Consiglio federale definisce più precisamente i depositi e i depositanti di cui al capoverso 1. Può adeguare l’importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.162