Legge federale
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Art. 37d Separazione di valori depositati 166
I valori depositati ai sensi dell’articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008167 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l’articolo 19 della legge sui titoli contabili. 166 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |
