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Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1
dell’8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).
Art. 37eRipartizione e chiusura della procedura
1 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione delle pretese ai sensi dell’articolo 260 LEF168 non sono considerati.169
2 Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L’avviso del deposito e dell’approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.170
3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.
169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).