1 Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoverso 1 presso gli uffici svizzeri. A tal fine, prima dell’accettazione di questi depositi le banche devono aderire all’autodisciplina delle banche.
2 L’autodisciplina necessita dell’approvazione della FINMA.
3 L’autodisciplina è approvata se:
- a.
- assicura che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento designato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l’ordine di fallimento o di una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettere e−h;
- b.
- prevede che le banche siano tenute a versare contributi complessivamente pari all’1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ma almeno a 6 miliardi di franchi;
- c.
- assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi:
- 1.
- depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o
- 2.
- conceda durevolmente prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi;
- d.
- obbliga ogni banca a compiere, nel quadro della sua ordinaria attività, i preparativi necessari all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l’articolo 37j.
4 I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di:
- a.
- un’infrastruttura adeguata;
- b.
- processi standardizzati;
- c.
- un elenco dei depositanti i cui depositi sono garantiti secondo il capoverso 1 e dei loro depositi;
- d.
- un elenco riepilogativo degli altri depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoverso 1.
5 Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.
6 Se l’autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un’ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.
7 Le ripercussioni delle forme di finanziamento di cui al capoverso 3 lettera c sulle esigenze in materia di liquidità e di fondi propri vanno neutralizzate in modo che, nella misura del possibile, le diverse forme di finanziamento siano trattate in modo equivalente. Il Consiglio federale emana le disposizioni tecniche di esecuzione.
181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 17 dic. 2021 alla fine del presente testo.