Legge federale
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Art. 38192
1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO193. 2 Alle altre banche è applicabile l’articolo 39. 192 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). |