Legge federale
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Art. 3f42
1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall’altra, devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.43 2 Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev’essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali. 42 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |