Legge federale
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Art. 4bis61
1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri. 2 Il regolamento d’esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura. 3 ...62 61 Introdotto dal n. I della LF dell’11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. 62 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). |