1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.
2 Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.
3 In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime.
4 La partecipazione qualificata di una banca in un’impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L’importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
60 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).