Legge federale
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Art. 52a213
Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonandole con gli obiettivi in materia di vigilanza dei mercati finanziari secondo la legge del 22 giugno 2007214 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Ne riferisce all’Assemblea federale e presenta gli interventi legislativi necessari. 213 Introdotto dall’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). |