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Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1
dell’8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2024)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).
Art. 25Condizioni
1 Se vi sono fondati timori che una banca presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest’ultima può ordinare:
a.
misure di protezione conformemente all’articolo 26;
b.
una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28–32;
c.
il fallimento113 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33–37g.
2 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento.
3 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889114 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO115) non sono applicabili alle banche.116
4 Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all’estero.117
113 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.