Legge federale
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Art. 28 Procedura di risanamento 125
1 Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento. 2 Essa emana le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento.126 3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento. 4 Può disciplinare i dettagli della procedura.127 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 127 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |