Legge federale
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Art. 28a Risanamento di banche cantonali 128
1 Nell’ambito della procedura di risanamento, la FINMA tiene conto dello statuto particolare, dei rapporti di proprietà ed eventualmente della forma giuridica delle banche cantonali. 2 Qualora una banca cantonale rischi l’insolvenza, la FINMA ne informa senza indugio il Cantone e lo consulta ai fini dell’elaborazione del piano di risanamento. Il Cantone designa l’autorità competente. 3 Per le banche cantonali la FINMA può prevedere deroghe alle disposizioni sulla procedura di risanamento, in particolare per quanto riguarda la riduzione integrale del capitale sociale, nonché la conversione e riduzione dei crediti. Tiene conto in particolare delle misure adottate dal Cantone per risanare la banca. 128 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |