Legge federale
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Art. 31 Omologazione del piano di risanamento 138
1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all’articolo 30c. 2 L’accordo dei proprietari non è necessario. 3 In deroga all’articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. 4 Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |