Legge federale
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Art. 31c Compensazione in caso di misure di capitalizzazione 143
1 Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all’articolo 30b, il piano di risanamento può prevedere un’adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all’articolo 30c capoverso 1 lettera a risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l’articolo 30b. 2 La compensazione può essere effettuata segnatamente attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero. 143 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |