Legge federale
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Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risanamento 156
Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri. 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |