Legge federale
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Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili 163
1 I depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:
2 La FINMA fissa nei singoli casi l’importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell’ordine degli altri creditori secondo l’articolo 219 LEF164. 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |