Legge federale
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Art. 37f Coordinamento con le procedure estere
1 Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all’estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri. 2 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera. |