Legge federale
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Art. 37gter Ricorsi di creditori e proprietari
1 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo, i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all’articolo 2bis capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro:
2 Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che la FINMA pronunci su tali atti una decisione ai sensi dell’articolo 25adella legge federale del 20 dicembre 1968177 sulla procedura amministrativa (PA). 3°In queste procedure è escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF178. |