Legge federale
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Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi 182
1 Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell’articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti. 2 Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta, dell’incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.183 3 In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:
4 ...184 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 184 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |