Legge federale
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Art. 37j Pagamento 185
1 L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all’elenco dei depositanti di cui all’articolo 37h capoverso 4 lettera c. 2 Invita immediatamente i depositanti indicati nel piano di pagamento a fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti. 3 L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati immediatamente ai depositanti, ma al più tardi il settimo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle istruzioni. 4 Se l’importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento immediato è effettuato proporzionalmente. 5 Il termine di cui al capoverso 3 è prolungato o sospeso per i depositi:
6 I depositi di cui al capoverso 5 sono definiti più precisamente nel quadro dell’autodisciplina che la FINMA deve approvare. 185 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi) (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |