Legge federale
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Art. 37l Trasferimento 189
1 Una banca può trasferire averi non rivendicati a un’altra banca senza il consenso dei creditori. 2 Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice. 3 Nell’ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati. 4 Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averi sono considerati non rivendicati. 189 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629). |