Legge federale
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Art. 37m Liquidazione 190
1 Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione. 2 Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione. 3 Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati. 190 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629). |