Legge federale
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Art. 3c37
1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se:
2 È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un’impresa di assicurazione di notevole importanza economica. 37 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). 38 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |