Legge federale
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Art. 3e41
1 La sorveglianza di gruppi da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca. 2 La sorveglianza di conglomerati da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un’impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico. 41 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). |