Legge federale
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Art. 4ter6364
1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario. 2 ...65 63 Introdotto dal n. I della LF dell’11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). 64 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. 65 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). |