Legge federale
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Art. 52212
Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore dei capi quinto e sesto della modifica del 30 settembre 2011, e in seguito ogni due anni, il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all’estero. Esso ne riferisce all’Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di modifica di leggi e di ordinanze. 212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211). |