Legge federale
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Art. 6 Allestimento delle chiusure contabili
1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di:
2 Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia. 3 Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del CO72, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione. 4 In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3. |