Legge federale
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Art. 6a Pubblicità
1 Il rapporto di gestione dev’essere reso accessibile al pubblico. 2 Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.È fatto salvo l’articolo 958e capoverso 2 CO73. |