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Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1
dell’8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2024)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).
Art. 7Definizione e scopo
1 Per banche di rilevanza sistemica s’intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.
2 Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario svizzero, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l’erogazione di aiuti statali.