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Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1
dell’8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2024)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).
Art. 8Criteri e determinazione della rilevanza sistemica
1 Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l’economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.
2 La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l’economia, nonché della sostituibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
la quota di mercato detenuta nell’ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1;
b.
l’importo dei depositi garantiti secondo l’articolo 37hcapoverso 1 eccedente l’importo massimo di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera b;
c.
il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;
d.
il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d’indebitamento.
3 Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (Banca nazionale) designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.