Legge federale
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Art. 111211
1 La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all’articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo. 2 Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti. 211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). BGE
99 IB 250 () from 10. Juli 1973
Regeste: Patentgesetz. Art. 2 Ziff. 2 PatG. Ausschluss von der Patentierung eines Herstellungsverfahrens für Arzneimittel, das aus einer chemischen und einer davon unabhängigen nichtchemischen Stufe besteht. |