Legge federale
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Art. 12
1 Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d’ogni genere, prodotti o merci con un’altra indicazione relativa all’esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l’indicazione si riferisce. 2 Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione. |