Legge federale
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Art. 123226
Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l’IPI assegna al richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera. 226Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). |