Legge federale
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Art. 131238
1 Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970239 di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l’IPI funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.240 2 Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti. 3 Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge. 238Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). 240Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). |