Legge federale
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Art. 140252
1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale, quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda nazionale. 2 L’articolo 27 è applicabile per analogia. 252Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). |