Legge federale
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Art. 148293
1 Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l’articolo 113 capoverso 1294, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un’opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005. 2 Anche dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005, gli articoli 114295 e 116296 sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all’articolo 112297 o rese accessibili al pubblico per il tramite dell’IPI o presentate all’IPI conformemente all’articolo 113298. 293Introdotto dall’art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l’Acc. relativo all’applicazione dell’art. 65 della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1739; FF 2005 3397). |