Legge federale
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Art. 149299
1 Per cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016300 della presente legge la richiesta di proroga della validità di un certificato può essere depositata al più tardi sei mesi prima della scadenza del certificato. 2 Per cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica la richiesta di rilascio di un certificato pediatrico può essere depositata al più tardi sei mesi prima della scadenza della durata massima del brevetto. 3 Se l’omologazione (art. 9 LATer301) di un medicinale contenente un prodotto (art. 140n cpv. 1 frase introduttiva e 140t cpv. 1 frase introduttiva) è richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, non si applicano gli articoli 140n capoverso 1 lettera b e 140t capoverso 1 lettera b. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1956302 299Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). 302DCF del 18 ott. 1955. 303DCF dell’8 set. 1959 (RU 1959 879). |